(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); Visto, in particolare, l'art. 95 della legge regionale 9/2007, come modificato dall'art. 126 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici), il quale dispone che con regolamento, denominato regolamento forestale, venga data esecuzione alle disposizioni della legge regionale medesima in materia di: a) pianificazione e programmazione forestale; b) disciplina delle attivita' di gestione forestale; c) imprese forestali; d) viabilita' forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno; e) tutela dei boschi; f) vincolo idrogeologico; g) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della legge regionale in parola; Visto il "Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" emanato con proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres.; Ritenuto di modificare in particolare gli articoli 39, 41, 42 e 43 del proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. per dettagliare, in particolare, la disciplina di rilascio del certificato di idoneita' forestale e del patentino forestale alle imprese aventi sede legale fuori regione o all'estero e per prevedere all'art. 41, comma 3, del regolamento stesso l'obbligo di frequentazione ai corsi di aggiornamento da parte degli operatori forestali ogni tre anni, anziche' ogni anno, in quanto piu' pertinente alle reali necessita' di partecipazione agli stessi; Ritenuto di sostituire l'art. 42 del regolamento forestale per adeguare la classificazione dei parametri dimensionali della viabilita' forestale ai nuovi criteri individuati all'art. 35 della legge regionale 9/2007, come modificato dall'art. 109 della legge regionale 11/2014; Ritenuto di modificare il comma 3 dell'art. 43 del regolamento forestale, prevedendo che le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco siano emanate con decreto del Direttore del Servizio competente, anziche' approvate con decreto del Direttore centrale, nonche' di abrogare il comma 4 del medesimo articolo, in quanto superato, stante il fatto che con i nuovi sistemi di meccanizzazione dette linee di esbosco non si utilizzano piu'; Ritenuto di modificare gli articoli 49 e 50 del regolamento forestale, con interventi puntuali di adeguamento attraverso norme di rinvio alla nuova disciplina della viabilita' forestale di cui all'art. 42 del regolamento stesso; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale, dell'11 luglio 2014 n. 1325; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI