(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2014) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia  di
risorse forestali); 
  Visto, in particolare, l'art. 95 della legge regionale 9/2007, come
modificato dall'art. 126 della legge regionale 26 giugno 2014, n.  11
(Disposizioni di riordino e semplificazione  in  materia  di  risorse
agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori  pubblici),  il  quale
dispone che con regolamento, denominato regolamento forestale,  venga
data esecuzione alle disposizioni della legge regionale  medesima  in
materia di: 
    a) pianificazione e programmazione forestale; 
    b) disciplina delle attivita' di gestione forestale; 
    c) imprese forestali; 
    d) viabilita' forestale, vie aeree d'esbosco e  arboricoltura  da
legno; 
    e) tutela dei boschi; 
    f) vincolo idrogeologico; 
    g) definizione delle  tempistiche  burocratiche  riducendo,  ogni
qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della
legge regionale in parola; 
  Visto il "Regolamento forestale in attuazione  dell'art.  95  della
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme  in  materia  di  risorse
forestali)"  emanato  con  proprio  decreto  28  dicembre  2012,   n.
0274/Pres.; 
  Ritenuto di modificare in particolare gli articoli 39, 41, 42 e  43
del proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. per  dettagliare,
in  particolare,  la  disciplina  di  rilascio  del  certificato   di
idoneita' forestale e del patentino  forestale  alle  imprese  aventi
sede legale fuori regione o all'estero e per prevedere  all'art.  41,
comma 3, del regolamento stesso l'obbligo di frequentazione ai  corsi
di aggiornamento da parte degli operatori forestali  ogni  tre  anni,
anziche' ogni anno, in quanto piu' pertinente alle  reali  necessita'
di partecipazione agli stessi; 
  Ritenuto di sostituire l'art.  42  del  regolamento  forestale  per
adeguare  la  classificazione  dei   parametri   dimensionali   della
viabilita' forestale ai nuovi criteri individuati all'art.  35  della
legge regionale 9/2007, come modificato  dall'art.  109  della  legge
regionale 11/2014; 
  Ritenuto di modificare il comma  3  dell'art.  43  del  regolamento
forestale, prevedendo che le direttive tecniche per la pianificazione
e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco siano emanate
con decreto del Direttore del Servizio competente, anziche' approvate
con decreto del Direttore centrale, nonche' di abrogare  il  comma  4
del medesimo articolo, in quanto superato, stante il fatto che con  i
nuovi sistemi di  meccanizzazione  dette  linee  di  esbosco  non  si
utilizzano piu'; 
  Ritenuto di  modificare  gli  articoli  49  e  50  del  regolamento
forestale, con interventi puntuali di adeguamento attraverso norme di
rinvio alla  nuova  disciplina  della  viabilita'  forestale  di  cui
all'art. 42 del regolamento stesso; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale,  dell'11  luglio
2014 n. 1325; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della  Regione  28  dicembre  2012,  n.  274  (Regolamento
forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23  aprile
2007, n. 9 (Norme in  materia  di  risorse  forestali))",  nel  testo
allegato  quale  parte  integrante   e   sostanziale   del   presente
provvedimento. 
  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI